Archivia Dicembre 28, 2018

Nuova pagina Echa informazioni sul processo di valutazione delle sostanze chimiche

L’Help Desk Reach informa sulla pubblicazione su sito Echa di una nuova pagina dedicata al processo di valutazione in atto sulle sostanze chimiche. Sullo stato di avanzamento delle valutazioni.

Attraverso la pagina gli utenti potranno monitorare online l’avanzamento dell’iter, l’avvio di controlli sulla conformità della sostanza.

Echa ed Helpdesk invitano gli utenti a controllare la pagina, verificare di conseguenza il proprio fascicolo di registrazione e apportare i conseguenti aggiornamenti.

Info: Help Desk Reach, maggiori informazioni processo valutazione 

Ambiente e salute ottobre 2018, economia circolare

Economia circolare e Regolamento Reach è il tema del bollettino di informazioneSostanze chimiche – ambiente e salute pubblicato dal Ministero dell’Ambiente ottobre 2018. Un numero totalmente centrato sul rapporto che intercorre tra modelli di sviluppo basati sul riciclo e sulla sostenibilità, la sicurezza delle sostanze chimiche, il Reach.

Oggetto centrale della newsletter è la Comunicazione della Commissione europea gennaio 2018 Comunicazione sull’attuazione del pacchetto sull’economia circolare: possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti [COM (2018)32]”. Documento per il quale la Commissione ha avviato una consultazione lo scorso gennaio che si è conclusa pochi giorni fa, il 29 ottobre 2018.

La relazione tra l’economia circolare e l’applicazione del Regolamento Reach risiede nella possibilità di ridurre le sostanze pericolose nelle materia da recuperare, nel sostituirle con altre, nel tracciarle nel riciclo per eliminarle, per decontaminare il prodotto finale. “il Regolamento REACH prevede l’obbligo di comunicazione delle informazioni sulle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento (articoli dal 31 al 36). Pertanto il buon funzionamento di questo sistema di scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti favorisce la conoscenza delle proprietà delle sostanze chimiche contenute nei prodotti facilitando un loro riuso e riciclo sicuri”.

La newsletter presenta alcuni casi virtuosi di gestione delle sostanze chimiche nell’economia circolare, attuati di recente nel settore della produzione e nell’uso del Pvc. Quello condotto dall’Associazione europea dell’industria del PVC, protocollo di valutazione delle sostanze denominato ASF (Additives Sustainable Footprint); quello italiano Waste from demolition collection of REcycling Pilot scheme for 2018 (WREP 2018) avviato dal Comune di Venezia, PVC Forum Italia e VinylPlus.

Come d’abitudine sono presenti nella colonna sinistra della newsletter tutti i link e i riferimenti necessari per approfondire la lettura. Questo il link all’area del sito della Commissione europea riservata all’economia circolare.

Info: Reach Gov Sostanze chimiche

Nuova nota Inps su Lavoratrici gestanti, congedo assistenza e disabilità

E’ stato pubblicato da Inps il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018 con le indicazioni in merito all’esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 fruito dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità, dal computo dei sessanta giorni previsti dall’articolo 24 comma 2 dello stesso decreto, immediatamente antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Le indicazioni riportate nel messaggio derivano da quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2018 che ha dichiarato illegittimo l’articolo 24 comma 2 e di conseguenza anche l’esclusione in oggetto.

Premesso ciò, Inps segnala come i periodi di congedo straordinario citati e fruiti dalle lavoratrici gestanti debbano essere esclusi dai sessanta giorni. Fruiti per assistenza al coniuge convivente o al figlio e ai sensi della Legge n. 76/2016 articolo 1 comma 20 anche all’unito civilmente.

Le disposizioni in esame potranno essere applicate da Inps

su richiesta degli interessati e potranno riguardare anche gli eventi precedenti la sentenza, non prescritti o passati i giudicato.

Info: Inps

Echa, nuovo database per articoli SVHC in Candidate list

Echa annuncia la prossima realizzazione di un nuovo database riguardante gli articoli contenenti sostanze estremamente problematiche in quantità superiori allo 0,1% (SVHC) in Candidate list. Un database che dovrà essere utile in primo luogo nel ciclo nel trattamento e riciclo dei rifiuti, per le informazioni necessarie ad operatori e consumatori.

Come evidenziato dall’Helpdesk nazionale, l’istituzione della banca dati è stata prevista dalla direttiva quadro sui rifiuti aggiornata a giugno 2018. Sarà quindi uno strumento attraverso il quale conoscere le sostanze estremamente problematiche che potrebbero essere incontrate nel riciclo, migliorare i processi di separazione, la sicurezza delle operazioni, la materia prima da riutilizzare.

Il servizio dovrà essere allestito entro il 5 gennaio 2020. L’invio delle informazioni dovrà essere quindi completato entro una anno, entro il 5 gennaio 2021. L’invio interesserà ogni attore della catena di approvvigionamento: produttori; importatori; assemblatori; distributori; rivenditori.

Si informa inoltre di aver recentemente aggiornato il proprio sito con nuove funzionalità per chi dispone di un account. Le nuove funzionalità permettono di:

  • seguire sostanze e processi normativi, con alert settimanali
  • salvare le proprie ricerche.

Info: Echa

Circolare Inps su regime contributivo apprendistato

È stata pubblicata da Inps la circolare 14 novembre 2018, n. 108 che elenca i dettagli del regime contributivo vigente riguardante l’apprendistato, secondo ilDecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che ha abolito il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico.

Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Attualmente l’apprendistato viene regolato dagli articoli 41-47 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Così viene definito “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Le tre tipologie di collaborazione possibili sono:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante (per mobilità ordinaria o trattamento di disoccupazione;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La circolare Inps riassume e spiega anche attraverso tabelle ogni adempimento in merito a tutela previdenziale e assistenziale, imponibile, contribuzioni in regime generale a carico sia del datore di lavoro che dell’apprendista, gli incentivi per il primo livello, la misura della contribuzione in contratto di apprendistato per ricerca e professionalizzante.

Ancora, vengono riportate le istruzioni contabili le istruzioni per il flusso Uniemens per contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l’apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione.

La circolare succede le precedenti.

Info: Inps

Decreto Dignità, lavoro determinato e somministrazione

Sono state date le prime indicazioni interpretative in merito al Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. È stata pubblicata dal Ministero del Lavoro una prima circolare (n.17 del 31 ottobre 2018) con indicazioni operative sulle misure introdotte dal Decreto Dignità convertito con la Legge 9 agosto 2018 n.96. Indicazioni per favorire l’applicazione uniforme della legge, i primi argomenti trattati sono: contatto a tempo determinato, somministrazione.

Le indicazioni riguardano la riduzione dai 36 ai 24 mesi disposta dalle legge: stessi contraenti anche in successione di contratti o di periodi in somministrazione, pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione. La stipula non superiore a 12 mesi e le specifiche ragioni per un contratto a tempo superiore:

  • “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

La causale con le motivazioni che dovranno essere indicate anche se non richieste: “dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (ad esempio per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosciuti ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavorartici e lavoratori in congedo)”. Quindi le proroghe e i rinnovi, con le proroghe non superiori a quattro, non superiori ai limiti di durata massima del contratto. Infine le forme scritte del termine e il contributo addizionale a carico del datore di lavoro.

Il contributo dell’1,4% viene incrementato dello 0,5% in ogni rinnovo . La maggiorazione non si applicherà in caso di proroga.

Le indicazioni riguardano in questo caso l’estensione della disciplina del lavoro a termine alla somministrazione, disposta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 87, con l’eccezione delle misure su stop and go, limiti e diritto di precedenza.

Anche in questo caso vengono elencati i termini per il periodo massimo di occupazione e le condizioni per la somministrazione superiore ai 12 mesi e per i rinnovi presso lo stesso utilizzatore o utilizzatori differenti:

  • “in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;
  • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
  • in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 1 2 mesi indicando la relativa motivazione”.

Limiti quantitativi, introdotti dalle modifiche sull’articolo 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015. 20% dei contratti a termine, 30% lavoratori a tempo determinato e in missione per somminstrazione a termine. Per assunzioni successive al 12 agosto 2018. Percentuali diverse individuabili dalla contrattazione collettiva.

Il periodo transitorio per l’applicazione della normativa antecedente la riforma del D.lgs. n. 81/2015 è terminato il 31 ottobre 2018: “dalla data del 1° novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi)”.

Info: Ministero Lavoro

I diritti, nuova scheda informativa del Garante Privacy

I diritti.

Questo il tema dell’ultima scheda informativa pubblicata dal Garante della Privacy riguardante il Regolamento (UE) 2016/679. Infografica sui diritti per la protezione dei dati di cui beneficia una persona, l’accesso, l’azione attraverso di essi e l’opposizione al trattamento.

Il foglio interessa in particolare quanto previsto dal Regolamento negli articoli dal 15 al 22, come comportarsi per proteggere i propri dati rivolgendosi al titolare del trattamento.

In merito all’accesso la persona ha il diritto di conoscere se sia in corso un trattamento (copia, origine, destinatari, profilazione, periodo di conservazione). Quindi dove previsto, può avanzare richiesta di cancellazione o limitazione del trattamento, oppure avvalersi del diritto di portabilità, ovvero del trasferimento dei dati a un altro titolare. L’opposizione. L’oggetto del trattamento può motivare una richiesta di opposizione, o presentare un’opposizione senza motivazione nel caso in cui i dati siano utilizzati per marketing diretto.

La scheda del Garante elenca le modalità utili per esercitare attraverso il Garante i diritti elencati: posta elettronica o posta raccomandata al Garante della Privacy inviando un modulo dedicato. Il titolare del trattamento una volta sollecitato dovrà rispondere entro un mese o richiedere una proroga per farlo di un massimo di due mesi. Altrimenti e in caso di risposta non soddisfacente la persona può inviare un reclamo ancora al Garante o all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

Info: Garante Privacy