Archivia Novembre 29, 2018

La rivalutazione 2018 prestazioni infortunio lavoro e malattia professionale

Sono state pubblicate da Inail, circolare n.40 del 25 ottobre 2018 le rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2018. Affiancate dai riferimenti retributivi per la prima liquidazione e la riliquidazione. Si tratta delle rivalutazioni proposte da Inail con determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 253 e approvate con i decreti ministeriali del 19 luglio 2018, adeguate alla variazione dell’1,10% dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat.

Le rivalutazioni riguardano i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

La circolare riporta nel dettaglio gli importi per le rendite di inabilità permanente, inabilità temporanea assoluta in agricoltura e assegno una tantum in caso di morte. Elencate le retribuzioni medie, annue minime e massime nei settori citati con le distinzioni interne per tipo di mansione o contratto.

La riliquidazione. Le indicazioni interessano l’assegno per l’assistenza personale di 539, 09 euro nei settori industria e agricoltura. Gli assegni continuativi mensili nei due settori citati e rivalutati nella stessa percentuale delle rendite. Ancora in merito alla riliquidazione vengono forniti indirizzi operativi alle Sedi territoriali in merito a rettifica, surroga e regresso, comunicazione.

“La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I”.

Info: Inail

I requisiti tecnici navigazione interna: decreto 114/2018

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.232 del 5 ottobre 2018 il Decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Decreto che introduce nuovi requisiti tecnici per la sicurezza della navigazione che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento interessa unità navali nuove, ovvero la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018: pari o superiori a 2 metri; superiori a 100 metri cubi; rimorchiatori e spintori per la propulsione delle imbarcazioni citate; navi da passeggeri; galleggianti speciali.

Non si applicano a:

“a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall’autorità competente;
b) unità navali militari, nonché unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purché provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2);
2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
d) unità navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435”.

Per le unità navali di riferimento il decreto riporta indicazioni in merito ad amministrazione, certificati di navigazione interna conformi ai certificati europei, allegati modelli e commissioni di riferimento; riduzione dei requisiti tecnici per le imbarcazioni destinate esclusivamente alle acque nazionali da pianificare con nuovo decreto; deroghe possibili a livello nazionale e in zone geografiche limitate, certificato provvisorio.

Art. 17  Numero unico europeo di identificazione delle navi. 1. Ad ogni unità navale è assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo le disposizioni di cui all’allegato II e all’articolo 2.18 dell’allegato V.
2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) è attribuito dall’autorità competente di cui all’allegato VI ed è inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, al momento del rilascio di questi ultimi.
3. L’amministrazione trasmette alla Commissione europea l’elenco delle autorità competenti di cui al comma 2″.

Ogni dato verrà aggregato nella Banca dati europea degli scafi (EHDB). Autorità competente, anche in materia di vigilanza e controlli supplementari è la Motorizzazione civile.

Per le imbarcazioni non annoverate dall’articolo 2 del decreto continuerà ad applicarsi il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.

Info: Gazzetta Ufficiale

La circolare Inps sulle nuove regole di prestazione occasionale

È stata pubblicata da Inps la circolare n.103 del 17 ottobre 2018 con nuove indicazioni per l’utilizzo delle prestazioni occasionali successive all’articolo 2-bis del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 – Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96. Cosiddetti nuovi voucher con regimi speciali per il lavoro occasionale.

La circolare riassume quanto previsto dai nuovi regimi per i settori agricoltura, aziende ricettive ed enti locali, tenendo conto anche dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con le note prot. n. 6616 del 14/09/2018, n. 6699 del 18/09/2018 e n. 7036 del 28/09/2018 e rimandando per i profili non citati alla precedente circolare pubblicata dall’Istituto n. 107/2017.

Per quanto riguarda l’agricoltura vengono riassunte le richieste previste dalla nuova disciplina, il limite esteso a dieci giorni consecutivi, il calendario giornaliero, la comunicazione, che va effettuata a Inps almeno un’ora prima della prestazione lavorativa, la revoca.

Alberghi e turismo. Anche in questo caso il calendario giornaliero Inps il compenso orario non inferiore ai 9 euro, la comunicazione almeno un’ora prima, la revoca entro le 23.59 del terzo giorno successivo alla conclusione dell’arco temporale.

Enti locali, che possono ricorrere alle prestazioni occasionali in caso di progetti speciali per categorie specifiche; emergenza e calamità naturali; solidarietà; manifestazioni sociali e sportive.

La piattaforma di riferimento è Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia, presso la quale i prestatori devono iscriversi e autocertificare la propria posizione. Per quanto riguarda gli utilizzatori la circolare riporta informazioni per i versamenti per portafoglio telematico, in proprio o tramite intermediario.

Info: Inps

Modifica all’articolo 99 del TU, notifica preliminare decreto sicurezza

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.231 del 4 ottobre 2018 il Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale. Il decreto nell’articolo 26 Monitoraggio dei cantieri apporta una modifica all’articolo 99, comma 1, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quel che riguarda la notifica preliminare.

Per effetto del decreto vengono aggiunte le parole “nonché al prefetto” dopo “direzione provinciale del lavoro” al comma 1, che così dovrà recitare ora: “1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Decreto 112/2018 Ecco le linee guida formazione e aggiornamento piloti dei porti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.235 del 9 ottobre 2018 il Decreto del Ministero dei Trasporti 24 settembre 2018 l’approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale dei piloti dei porti. In vigore dal 10 ottobre 2018.

Il provvedimento riporta indicazioni per la formazione iniziale degli aspiranti piloti e per l’aggiornamento dei piloti effettivi in servizio nei porti italiani. Non interessa chi avrà almeno 25 anni di servizio.

Per quanto riguarda la formazione iniziale vengono indicati i criteri: il periodo accanto agli effettivi e la prova pratica a dodici mesi dalla nomina, preceduta da tirocinio con Syllabus e Bridge Resource Management. La licenza definitiva: “La licenza definitiva vale quale documento richiamato al punto 3 dell’annesso 1 della Risoluzione A.960(23) e indica i porti e le aree nell’ambito dei quali il pilota svolge il proprio servizio”.

L’addestramento e l’aggiornamento degli effettivi sono disciplinati dai punti 5 e 6 delle linee guida. Gli effettivi (5.1) “fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto interdirigenziale – devono aver frequentato i seguenti corsi di addestramento:

a. sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR);
b. sopravvivenza e salvataggio e relativo corso di aggiornamento;
c. primo soccorso elementare;
d. ECDIS (livello operativo non specifico);
e. RADAR;
f. RADAR-ARPA; e
g. qualora i piloti utilizzino il «Personal Pilot Unit» gli stessi devono effettuare una familiarizzazione con l’equipaggiamento o un corso attraverso il produttore dello stesso”.

I corsi saranno pianificati con provvedimento del Capo del 6° reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Previste quindi otto attività formative da seguire a rotazione.

Ancora mantenimento: ogni cinque anni il Capo del compartimento marittimo procede a verifica dello stato di servizio del pilota e rilascia idoneità per altri cinque anni in caso di assenza di eventi che hanno coinvolto il pilota; idoneità dopo verifica in caso di eventi.

“7. Attitudine fisica. 1. Il pilota e l’aspirante pilota devono essere fisicamente idonei al servizio, con particolare riguardo a vista, udito e idoneità fisica ed ai requisiti psico-fisici previsti dalla vigente normativa (1) e successive modifiche”.

Info: GU n.235 del 9 ottobre 2018

Quattro mesi di Regolamento UE 2016/679 ecco il primo bilancio del Garante Privacy

Ecco alcuni dei dati pubblicati dal Garante per la Privacy nel bilancio sui primi quattro mesi di applicazione del Regolamento UE 2016/679, 40.738 comunicazioni, 2.547 reclami e segnalazioni.

I numeri sono raccolti nella pagina del sito del Garante dedicata al Regolamento Ue 2016/679 insieme a testi, informative, analisi e guide.

40.738 le comunicazioni dei dati di contatto degli Rpd dal 25 maggio 2018, 2.547 reclami e segnalazioni, nel 2017 sono state 1.795. Ancora 305 notificazioni di Data Breach e circa 7.200 i contatti con l’Urp. 4.400 nel 2017.

In merito ai social ancora il Garante, con una nota del 28 settembre, ha informato circa la pubblicazione del proprio profilo Telegram, nuovo canale informativo social che si aggiunge agli esistenti LinkedinInstagramYoutube e Google+.

Info: Garante Privacy