Archivia Ottobre 20, 2018

Le linee guida uso antibiotici negli allevamenti emanate dal Ministero della Salute

Sono state pubblicate dal Ministero della Salute le Linee guida per la promozione dell’uso prudente degli antimicrobici negli allevamenti zootecnici per la prevenzione dell’antimicrobico-resistenza, il documento indirizzato ad autorità competenti, veterinari e operatori del settore, realizzato dalla Sezione per la
farmacosorveglianza sui medicinali veterinari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale.

“La resistenza agli antimicrobici (di seguito AMR) è un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni
microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di un agente antimicrobico. La capacità di resistere si realizza per mutazioni genetiche o per acquisizione, da altri organismi, di geni di
resistenza già “precostituiti”.

Il fenomeno può riguardare tutti i tipi di farmaci antimicrobici: antibatterici (detti anche antibiotici), antifungini, antivirali, antiparassitari.

In Italia, il problema al momento di maggiore impatto, per cui sono più urgenti le azioni di prevenzione e
controllo, è rappresentato dalla resistenza agli antibiotici, categoria di medicinali più venduta e utilizzata nel
settore veterinario. Pertanto, il documento che segue è focalizzato sugli antibiotici e il termine antimicrobico è
utilizzato esclusivamente per coerenza con l’espressione adoperata a livello internazionale”.

Il documento riporta indicazioni per la riduzione dell’uso inappropriato di medicinali antimicrobici, per un approccio prudente e conscio per la salute degli animali, degli allevamenti e quindi dei consumatori.

L’antimicrobico-resistenza, fenomeno che annovera tra le cause primarie anche la somministrazione fuori controllo di antimicrobici, è uno dei maggiori rischi per il benessere degli allevamenti. Rischi che possono essere arginati adottando misure idonee riguardanti l’igiene, l’alimentazione, il controllo delle malattie infettive e infine campagne di vaccinazione. Aspetto al quale cui la guida dedica uno studio particolare, in cui viene analizzata la possibilità di somministrare vaccini al posto degli antibiotici.

Info: Ministero Salute

2° Rapporto Anmil sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

È stata presentata il 10 settembre da Anmil la seconda edizione del Rapporto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, seconda edizione di un documento nel quale Anmil analizza quanto accaduto nell’anno appena concluso in merito alla sicurezza e allo stato di attuazione del Testo Unico. Gli interventi del legislatore, giurisprudenza e prassi amministrativa, studio e ricerca, l’andamento del numero di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il documento è stato presentato a Roma nella Sala del Parlamentino del CNEL, così si legge nell’intervento introduttivo del presidente Anmil Franco Bettoni: “sulla scia del successo della prima edizione, ANMIL ha deciso di presentare il secondo Rapporto. Elemento di novità di questa edizione è però costituito dalla presenza di una sezione speciale dedicata all’analisi dello stato di attuazione del Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, in occasione della celebrazione dei suoi dieci anni di vigenza. L’obiettivo è di contribuire, ancora una volta con la consueta impronta etica e sociale, all’innalzamento del livello di conoscenza e consapevolezza pratica della complessa materia prevenzionistica. Una volontà che si rafforza quest’anno, che la nostra Associazione compie 75 anni, costantemente rivolti al monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno infortunistico e di rischio in tutti settori produttivi, oltre che dell’evoluzione del quadro normativo per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Consultabile gratuitamente, pensato come servizio open access, il rapporto è strutturato su cinque sezioni articolate in quindi capitoli. Le sezioni riguardano: andamento infortuni e malattie professionali nei primi dieci anni del Testo unico sicurezza sul lavoro; attuazione del TU 2008-2018; riforme del lavoro; campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019; normativa nazionale ed europea.

Info testi e schede: Anmil2° Rapporto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Prestazione per mesotelioma amianto non professionale

Sono state pubblicate da Inail con la circolare n.36 del 21 settembre 2018 le indicazioni e istruzioni per la richiesta del beneficio assistenziale prorogato dalla Legge di bilancio 2018 anche al triennio 2018-2020.

La prestazione economica riguarda persone malate di mesotelioma non professionale e loro eredi, affette da mesotelioma per esposizione familiare o per esposizione ambientale avvenute su territorio italiano. Si tratta di prestazione una tantum, con limite di spesa annuale di 5,5 milioni e che per ciascuno dei tre anni previsti sarà di 5.600 euro.

Per accedere al beneficio sarà necessario presentare di persona o per raccomandata alla sede Inail territoriale il Mod. 190, affiancato dalla documentazione sanitaria rilasciata da ente ospedaliero pubblico a privato accreditato al Ssn, Irccs. Per quanto riguarda gli eredi il modulo sarà il Mod. 190 E e la domanda potrà essere presentata entro 90 giorni dal decesso del de cuius.

La prestazione qualora la documentazione presentata sia risultata completa verrà erogata da Inail in 90 giorni; in caso di documentazione incompleta l’Istituto potrà avanzare richiesta di integrazione alla quale si potrà rispondere entro 15 giorni.

Il beneficio non è cumulabile con la “prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 303 . Per quanto concerne, invece, l’ipotesi in cui il soggetto risulterà titolare della prestazione aggiuntiva di cui al
predetto decreto, in quanto superstite di un lavoratore vittima dell’amianto, la prestazione in esame deve essere corrisposta, al ricorrere dei presupposti di legge, tenuto conto del diverso fondamento giuridico posto a base delle due prestazioni”.

Info: Inail

Contenitori distributori uso privato carburante liquido C, circolare VVF

DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. Indicazioni applicative.

Pubblicata dai Vigili del Fuoco la circolare del 29 agosto n.11468 con chiarimenti riguardanti l’applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 2018 e del Decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2017 Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Sei i principali punti trattati. Il primo riguarda l’articolo 4 comma 1 del DM 22 nov 2017 e l’esenzione dall’obbligo di adeguamento alla Regola tecnica per i soggetti esistenti. La nota ricorda che sono esentati i casi che:
“a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia:
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151″.

Il secondo punto ricorda come il termine “contenitore-distributore” utilizzato nella regola tecnica sia lo stesso utilizzato in precedenza nel decreto del Ministro dell’Interno del 19 marzo 1990 e sono esclusi quindi dall’applicazione del provvedimento impianti fissi e serbatoi fissi. Il terzo la decadenza per le nuove immissioni delle approvazioni rilasciata ai serbatoi in plastica senza requisito di reazione classe A1.

I punti quattro e cinque interessano il bacino di contenimento e i punti 4.1 e 4.10 dell’allegato al DM 22 nov 2017. Si legge: “Il bacino di contenimento non è considerato elemento strutturale del contenitore-distributore: pertanto l’eventuale modifica del solo bacino di un contenitore-distributore, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del DM 31 luglio 1934. Alla luce di ciò, un eventuale adeguamento del bacino di contenimento può essere perseguito con diversi sistemi anche non strutturati con il contenitore-distributore stesso come ad esempio la posa del contenitore-distributore all’intento di una vasca di capacità geometrica idonea”. “Analogamente al bacino di contenimento, anche il box prefabbricato non è da considerare elemento strutturale del contenitore-distributore.
Pertanto, l’eventuale realizzazione di un box prefabbricato che rispetta i requisiti del p.to 4.10 dell’allegato al Decreto, per un contenitore-distributore esistente, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo”.

Sesto punto sul DM 10 maggio 2018 e la data del 17 febbraio 2019. Fino a a tale data possono essere commercializzati contenitori distributori conformi alle specifiche precedenti ma con apparecchiature realizzate entro il 5 gennaio 2018. La norma interessa in particolare bacini pari al 50% della capacità geometrica.

Info: VVF Circolare prot. n. 11468 del 29 agosto 2018

Gli infortuni dei lavoratori del mare

Pubblicato da Inail – Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale un volume che analizza il settore marittimo. Rischi, criticità riguardanti la gestione della sicurezza sul lavoro, normativa. Incidenti cause e conseguenze sulla base delle rilevazioni delle Capitanerie di porto e del sistema Infor.Mo.

Il documento è strutturato in due parti, la prima sul contesto e sui profili di rischi del settore, la seconda che riporta dati e schede sugli infortuni sul lavoro. Su mansioni faticose, insicure e rischiose, con rischi che dipendono dal tipo di attività nave cicli, e da condizioni trasversali alle quali possono essere sottoposti sia i lavoratori che i passeggeri. Collisione, naufragio e incendio.

“La presenza di questi rischi nelle navi è l’elemento costitutivo stesso dei compiti del comandante, dei profili professionali marittimi, dell’organizzazione del lavoro a bordo, della costituzione degli equipaggi, della definizione di percorsi abilitanti di formazione e addestramento, oltre che dell’organizzazione di un sistema articolato di gestione delle emergenze e di un complesso sistema di controlli pubblici (da parte degli Stati di bandiera e da parte degli Stati dei porti scalati) esercitati sulle navi ai fini della sicurezza della navigazione”.

Rischio fatica,turni, guardie e lavoro notturno, lontananza da casa, fattori ambientali esterni, vita collettiva e difficoltà di socializzazione. Il documento riassume in una tabella tutti i fattori possibili, analizzandoli per tipologia e specifiche (ambienti, elementi, operazioni). Cause che incidono ovviamente anche sulla possibilità del verificarsi di malattie professionali, dove i rischi principali derivano da: vibrazioni e rumore; clima; orari; sole e raggi UV; movimentazione carichi e movimenti ripetitivi.

Questo l’indice:

  • “L’approccio prevenzionale agli infortuni marittimi;
  • Il contesto socio-economico ed il profilo del rischio nel settore marittimo-portuale;
  • L’analisi degli infortuni dei lavoratori marittimi;
  • Approfondimento dei fattori di rischio tramite Infor.Mo;
  • I dati;
  • Schede infortuni (d.d. 30/05/2000);
  • Focus per tipo di nave (Schede infortuni);
  • Sistema Infor.Mo: infortuni mortali e gravi”.

Info: Inail, Gli infortuni dei lavoratori del mare 

Parere Garante Privacy schema decreto sicurezza lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato nella newsletter n.444 del 10 settembre 2018 una parere sullo schema di decreto per l’applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 salute e sicurezza sul lavoro per Forze di Polizia, Vigili del fuoco, Protezione civile.

Il Garante ha espresso parere positivo, accompagnando la valutazione ad alcune considerazioni sul perfezionamento del testo tenendo conto di esigenze riguardanti impiego e formazione del personale nei corpi citati.

Le considerazioni riguardano in sintesi:

  • doppio regime di comunicazione dei documenti del personale ad Asl e vigilanza interna;
  • trasmissione a Inail dei dati su infortuni e malattie professionali attraverso il Sinp.

“Il Garante ritiene in particolare che la trasmissione dei dati di tale personale debba avvenire per le sole finalità di cui all’art.8 comma 1 decreto 81. Tali finalità sono volte ad orientare, pianificare e valutare l’efficacia della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi”.

Info: Garante Privacy