Archivia Dicembre 28, 2018

Nuova pagina Echa informazioni sul processo di valutazione delle sostanze chimiche

L’Help Desk Reach informa sulla pubblicazione su sito Echa di una nuova pagina dedicata al processo di valutazione in atto sulle sostanze chimiche. Sullo stato di avanzamento delle valutazioni.

Attraverso la pagina gli utenti potranno monitorare online l’avanzamento dell’iter, l’avvio di controlli sulla conformità della sostanza.

Echa ed Helpdesk invitano gli utenti a controllare la pagina, verificare di conseguenza il proprio fascicolo di registrazione e apportare i conseguenti aggiornamenti.

Info: Help Desk Reach, maggiori informazioni processo valutazione 

Ambiente e salute ottobre 2018, economia circolare

Economia circolare e Regolamento Reach è il tema del bollettino di informazioneSostanze chimiche – ambiente e salute pubblicato dal Ministero dell’Ambiente ottobre 2018. Un numero totalmente centrato sul rapporto che intercorre tra modelli di sviluppo basati sul riciclo e sulla sostenibilità, la sicurezza delle sostanze chimiche, il Reach.

Oggetto centrale della newsletter è la Comunicazione della Commissione europea gennaio 2018 Comunicazione sull’attuazione del pacchetto sull’economia circolare: possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti [COM (2018)32]”. Documento per il quale la Commissione ha avviato una consultazione lo scorso gennaio che si è conclusa pochi giorni fa, il 29 ottobre 2018.

La relazione tra l’economia circolare e l’applicazione del Regolamento Reach risiede nella possibilità di ridurre le sostanze pericolose nelle materia da recuperare, nel sostituirle con altre, nel tracciarle nel riciclo per eliminarle, per decontaminare il prodotto finale. “il Regolamento REACH prevede l’obbligo di comunicazione delle informazioni sulle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento (articoli dal 31 al 36). Pertanto il buon funzionamento di questo sistema di scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti favorisce la conoscenza delle proprietà delle sostanze chimiche contenute nei prodotti facilitando un loro riuso e riciclo sicuri”.

La newsletter presenta alcuni casi virtuosi di gestione delle sostanze chimiche nell’economia circolare, attuati di recente nel settore della produzione e nell’uso del Pvc. Quello condotto dall’Associazione europea dell’industria del PVC, protocollo di valutazione delle sostanze denominato ASF (Additives Sustainable Footprint); quello italiano Waste from demolition collection of REcycling Pilot scheme for 2018 (WREP 2018) avviato dal Comune di Venezia, PVC Forum Italia e VinylPlus.

Come d’abitudine sono presenti nella colonna sinistra della newsletter tutti i link e i riferimenti necessari per approfondire la lettura. Questo il link all’area del sito della Commissione europea riservata all’economia circolare.

Info: Reach Gov Sostanze chimiche

Nuova nota Inps su Lavoratrici gestanti, congedo assistenza e disabilità

E’ stato pubblicato da Inps il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018 con le indicazioni in merito all’esclusione del periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 fruito dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità, dal computo dei sessanta giorni previsti dall’articolo 24 comma 2 dello stesso decreto, immediatamente antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Le indicazioni riportate nel messaggio derivano da quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 23 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2018 che ha dichiarato illegittimo l’articolo 24 comma 2 e di conseguenza anche l’esclusione in oggetto.

Premesso ciò, Inps segnala come i periodi di congedo straordinario citati e fruiti dalle lavoratrici gestanti debbano essere esclusi dai sessanta giorni. Fruiti per assistenza al coniuge convivente o al figlio e ai sensi della Legge n. 76/2016 articolo 1 comma 20 anche all’unito civilmente.

Le disposizioni in esame potranno essere applicate da Inps

su richiesta degli interessati e potranno riguardare anche gli eventi precedenti la sentenza, non prescritti o passati i giudicato.

Info: Inps

Echa, nuovo database per articoli SVHC in Candidate list

Echa annuncia la prossima realizzazione di un nuovo database riguardante gli articoli contenenti sostanze estremamente problematiche in quantità superiori allo 0,1% (SVHC) in Candidate list. Un database che dovrà essere utile in primo luogo nel ciclo nel trattamento e riciclo dei rifiuti, per le informazioni necessarie ad operatori e consumatori.

Come evidenziato dall’Helpdesk nazionale, l’istituzione della banca dati è stata prevista dalla direttiva quadro sui rifiuti aggiornata a giugno 2018. Sarà quindi uno strumento attraverso il quale conoscere le sostanze estremamente problematiche che potrebbero essere incontrate nel riciclo, migliorare i processi di separazione, la sicurezza delle operazioni, la materia prima da riutilizzare.

Il servizio dovrà essere allestito entro il 5 gennaio 2020. L’invio delle informazioni dovrà essere quindi completato entro una anno, entro il 5 gennaio 2021. L’invio interesserà ogni attore della catena di approvvigionamento: produttori; importatori; assemblatori; distributori; rivenditori.

Si informa inoltre di aver recentemente aggiornato il proprio sito con nuove funzionalità per chi dispone di un account. Le nuove funzionalità permettono di:

  • seguire sostanze e processi normativi, con alert settimanali
  • salvare le proprie ricerche.

Info: Echa

Circolare Inps su regime contributivo apprendistato

È stata pubblicata da Inps la circolare 14 novembre 2018, n. 108 che elenca i dettagli del regime contributivo vigente riguardante l’apprendistato, secondo ilDecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che ha abolito il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico.

Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Attualmente l’apprendistato viene regolato dagli articoli 41-47 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Così viene definito “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Le tre tipologie di collaborazione possibili sono:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante (per mobilità ordinaria o trattamento di disoccupazione;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La circolare Inps riassume e spiega anche attraverso tabelle ogni adempimento in merito a tutela previdenziale e assistenziale, imponibile, contribuzioni in regime generale a carico sia del datore di lavoro che dell’apprendista, gli incentivi per il primo livello, la misura della contribuzione in contratto di apprendistato per ricerca e professionalizzante.

Ancora, vengono riportate le istruzioni contabili le istruzioni per il flusso Uniemens per contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l’apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione.

La circolare succede le precedenti.

Info: Inps

Decreto Dignità, lavoro determinato e somministrazione

Sono state date le prime indicazioni interpretative in merito al Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. È stata pubblicata dal Ministero del Lavoro una prima circolare (n.17 del 31 ottobre 2018) con indicazioni operative sulle misure introdotte dal Decreto Dignità convertito con la Legge 9 agosto 2018 n.96. Indicazioni per favorire l’applicazione uniforme della legge, i primi argomenti trattati sono: contatto a tempo determinato, somministrazione.

Le indicazioni riguardano la riduzione dai 36 ai 24 mesi disposta dalle legge: stessi contraenti anche in successione di contratti o di periodi in somministrazione, pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione. La stipula non superiore a 12 mesi e le specifiche ragioni per un contratto a tempo superiore:

  • “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

La causale con le motivazioni che dovranno essere indicate anche se non richieste: “dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (ad esempio per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosciuti ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavorartici e lavoratori in congedo)”. Quindi le proroghe e i rinnovi, con le proroghe non superiori a quattro, non superiori ai limiti di durata massima del contratto. Infine le forme scritte del termine e il contributo addizionale a carico del datore di lavoro.

Il contributo dell’1,4% viene incrementato dello 0,5% in ogni rinnovo . La maggiorazione non si applicherà in caso di proroga.

Le indicazioni riguardano in questo caso l’estensione della disciplina del lavoro a termine alla somministrazione, disposta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 87, con l’eccezione delle misure su stop and go, limiti e diritto di precedenza.

Anche in questo caso vengono elencati i termini per il periodo massimo di occupazione e le condizioni per la somministrazione superiore ai 12 mesi e per i rinnovi presso lo stesso utilizzatore o utilizzatori differenti:

  • “in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;
  • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
  • in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 1 2 mesi indicando la relativa motivazione”.

Limiti quantitativi, introdotti dalle modifiche sull’articolo 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015. 20% dei contratti a termine, 30% lavoratori a tempo determinato e in missione per somminstrazione a termine. Per assunzioni successive al 12 agosto 2018. Percentuali diverse individuabili dalla contrattazione collettiva.

Il periodo transitorio per l’applicazione della normativa antecedente la riforma del D.lgs. n. 81/2015 è terminato il 31 ottobre 2018: “dalla data del 1° novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi)”.

Info: Ministero Lavoro

I diritti, nuova scheda informativa del Garante Privacy

I diritti.

Questo il tema dell’ultima scheda informativa pubblicata dal Garante della Privacy riguardante il Regolamento (UE) 2016/679. Infografica sui diritti per la protezione dei dati di cui beneficia una persona, l’accesso, l’azione attraverso di essi e l’opposizione al trattamento.

Il foglio interessa in particolare quanto previsto dal Regolamento negli articoli dal 15 al 22, come comportarsi per proteggere i propri dati rivolgendosi al titolare del trattamento.

In merito all’accesso la persona ha il diritto di conoscere se sia in corso un trattamento (copia, origine, destinatari, profilazione, periodo di conservazione). Quindi dove previsto, può avanzare richiesta di cancellazione o limitazione del trattamento, oppure avvalersi del diritto di portabilità, ovvero del trasferimento dei dati a un altro titolare. L’opposizione. L’oggetto del trattamento può motivare una richiesta di opposizione, o presentare un’opposizione senza motivazione nel caso in cui i dati siano utilizzati per marketing diretto.

La scheda del Garante elenca le modalità utili per esercitare attraverso il Garante i diritti elencati: posta elettronica o posta raccomandata al Garante della Privacy inviando un modulo dedicato. Il titolare del trattamento una volta sollecitato dovrà rispondere entro un mese o richiedere una proroga per farlo di un massimo di due mesi. Altrimenti e in caso di risposta non soddisfacente la persona può inviare un reclamo ancora al Garante o all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

Info: Garante Privacy

La rivalutazione 2018 prestazioni infortunio lavoro e malattia professionale

Sono state pubblicate da Inail, circolare n.40 del 25 ottobre 2018 le rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2018. Affiancate dai riferimenti retributivi per la prima liquidazione e la riliquidazione. Si tratta delle rivalutazioni proposte da Inail con determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 253 e approvate con i decreti ministeriali del 19 luglio 2018, adeguate alla variazione dell’1,10% dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat.

Le rivalutazioni riguardano i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

La circolare riporta nel dettaglio gli importi per le rendite di inabilità permanente, inabilità temporanea assoluta in agricoltura e assegno una tantum in caso di morte. Elencate le retribuzioni medie, annue minime e massime nei settori citati con le distinzioni interne per tipo di mansione o contratto.

La riliquidazione. Le indicazioni interessano l’assegno per l’assistenza personale di 539, 09 euro nei settori industria e agricoltura. Gli assegni continuativi mensili nei due settori citati e rivalutati nella stessa percentuale delle rendite. Ancora in merito alla riliquidazione vengono forniti indirizzi operativi alle Sedi territoriali in merito a rettifica, surroga e regresso, comunicazione.

“La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I”.

Info: Inail

I requisiti tecnici navigazione interna: decreto 114/2018

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.232 del 5 ottobre 2018 il Decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Decreto che introduce nuovi requisiti tecnici per la sicurezza della navigazione che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento interessa unità navali nuove, ovvero la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018: pari o superiori a 2 metri; superiori a 100 metri cubi; rimorchiatori e spintori per la propulsione delle imbarcazioni citate; navi da passeggeri; galleggianti speciali.

Non si applicano a:

“a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall’autorità competente;
b) unità navali militari, nonché unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purché provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2);
2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
d) unità navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435”.

Per le unità navali di riferimento il decreto riporta indicazioni in merito ad amministrazione, certificati di navigazione interna conformi ai certificati europei, allegati modelli e commissioni di riferimento; riduzione dei requisiti tecnici per le imbarcazioni destinate esclusivamente alle acque nazionali da pianificare con nuovo decreto; deroghe possibili a livello nazionale e in zone geografiche limitate, certificato provvisorio.

Art. 17  Numero unico europeo di identificazione delle navi. 1. Ad ogni unità navale è assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo le disposizioni di cui all’allegato II e all’articolo 2.18 dell’allegato V.
2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) è attribuito dall’autorità competente di cui all’allegato VI ed è inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, al momento del rilascio di questi ultimi.
3. L’amministrazione trasmette alla Commissione europea l’elenco delle autorità competenti di cui al comma 2″.

Ogni dato verrà aggregato nella Banca dati europea degli scafi (EHDB). Autorità competente, anche in materia di vigilanza e controlli supplementari è la Motorizzazione civile.

Per le imbarcazioni non annoverate dall’articolo 2 del decreto continuerà ad applicarsi il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.

Info: Gazzetta Ufficiale

La circolare Inps sulle nuove regole di prestazione occasionale

È stata pubblicata da Inps la circolare n.103 del 17 ottobre 2018 con nuove indicazioni per l’utilizzo delle prestazioni occasionali successive all’articolo 2-bis del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 – Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96. Cosiddetti nuovi voucher con regimi speciali per il lavoro occasionale.

La circolare riassume quanto previsto dai nuovi regimi per i settori agricoltura, aziende ricettive ed enti locali, tenendo conto anche dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con le note prot. n. 6616 del 14/09/2018, n. 6699 del 18/09/2018 e n. 7036 del 28/09/2018 e rimandando per i profili non citati alla precedente circolare pubblicata dall’Istituto n. 107/2017.

Per quanto riguarda l’agricoltura vengono riassunte le richieste previste dalla nuova disciplina, il limite esteso a dieci giorni consecutivi, il calendario giornaliero, la comunicazione, che va effettuata a Inps almeno un’ora prima della prestazione lavorativa, la revoca.

Alberghi e turismo. Anche in questo caso il calendario giornaliero Inps il compenso orario non inferiore ai 9 euro, la comunicazione almeno un’ora prima, la revoca entro le 23.59 del terzo giorno successivo alla conclusione dell’arco temporale.

Enti locali, che possono ricorrere alle prestazioni occasionali in caso di progetti speciali per categorie specifiche; emergenza e calamità naturali; solidarietà; manifestazioni sociali e sportive.

La piattaforma di riferimento è Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia, presso la quale i prestatori devono iscriversi e autocertificare la propria posizione. Per quanto riguarda gli utilizzatori la circolare riporta informazioni per i versamenti per portafoglio telematico, in proprio o tramite intermediario.

Info: Inps